Transizione 5.0

Destinatari

Tutte le imprese e le stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Esclusioni

L’agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, sottoposte ad altra procedura concorsuale. La fruizione del beneficio è comunque subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati a combustibili fossili, ad attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori.

Investimenti

Beni strumentali materiali e immateriali nuovi previsti dal piano Transizione 4.0 che consentano una riduzione dei consumi energetici e che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica Internet of Things (IoT) IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)

c) Impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo e impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono considerati ammissibili esclusivamente moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea:

    1. con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
    2. con celle, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
    3. composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia.

d) Le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Agevolazione

Condizione di risparmio energetico Limiti di investimento
Struttura Processo Fino a 2,5 Mln Da 2,5 a 10 Mln Tra 10 e 50 Mln
3% ≤ risparmio ≤ 6% 5% ≤ Risparmio ≤ 10% 35% 15% 5%
6% < Risparmio ≤ 10% 10% < Risparmio ≤ 15% 40% 20% 10%
Risparmio > 10% Risparmio > 15% 45% 25% 15%

Per le PMI

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, previsto dalla normativa, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

I nostri servizi

  • Analisi preliminare per l’ammissibilità degli investimenti
  • Supporto all’invio delle comunicazioni al GSE
  • Supervisione all’interconnessione del bene strumentale
  • Redazione della relazione tecnica con quantificazione del beneficio
  • Rilascio certificazione ex ante ed ex post attestanti la riduzione dei consumi energetici
  • Eventuale supporto in caso di controlli delle autorità competenti